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Termini e silenzio dell’amministrazione nei procedimenti di VIA

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  • 6 giorni fa
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Commento a: Consiglio di Stato, Sez. IV, 02/03/2026, n. 1615


Con una recente pronuncia il Consiglio di Stato prende posizione sulla natura perentoria dei termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale e sull’obbligo - da parte delle Amministrazioni competenti - a provvedere sulle istanze di VIA.

La vicenda portata all’attenzione del giudice nasce dal silenzio serbato dal MASE e dal Ministero della Cultura rispetto ad un’istanza di valutazione di impatto ambientale da rilasciare nell’ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale (PUA), presentata ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico. Secondo le Amministrazioni, l’inerzia, o - meglio ancora - l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, troverebbe giustificazione - tra l’altro - nella possibilità di derogare alla perentorietà dei termini procedurali ex artt. 25, comma 7 e 27, comma 6, d.lgs. 152/2006 in ragione del criterio di priorità stabilito dall’art. 8 del medesimo decreto legislativo. Secondo tale norma, infatti, andrebbero esaminati in prima battuta, i progetti PNRR e quelli a valere sul fondo complementare e, in seconda battuta, quelli relativi al PNIEC.

Il Consiglio di Stato ritiene infondata la tesi sostenuta dalle Amministrazioni e ribadisce che i termini del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale sono perentori, in quanto è lo stesso legislatore ad aver precisato che la nuova disciplina di calendarizzazione dell’esame dei progetti "non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti divalutazione ambientale previsti dalla normativa” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV,Sent., 22 aprile 2025, n. 3465 e nello stesso senso Cons. Stato, Sez. IV,Sentenza, 22 luglio 2025, n. 6503).

Nella stessa pronuncia il giudice precisa che si tratta, però, di una perentorietà sui generis. Infatti, dal momento che per i procedimenti riguardanti l'ambiente non vigono forme di silenzio significativo (cfr. art. 20 , co. 4, l. n. 241/1990), l'Amministrazione in ritardo nella definizione delle pratiche non perde il potere di provvedere sulle istanze di VIA, sicché il concetto di perentorietà stabilito dall'art. 25, co. 7, d.lgs.152/2006 non si associa ad alcuna forma di decadenza dal potere amministrativo. Ne consegue che il silenzio dell'Amministrazione a seguito della scadenza dei termini rimane sottoposto al regime generale dell'art. 2 l. n.241/1990, assumendo le fattezze del silenzio inadempimento, con il correlato accesso del proponente ai rimedi cd. successivi all'inerzia, consistenti nell'azione avverso il silenzio, ex art. 31 cod. proc. amm., e nel risarcimento del danno da ritardo, ex art. 2-bis l. n. 241 del 1990 e art. 30 c.p.a.

Infine, il Consiglio di Stato ha confermato l’applicabilità anche alle autorizzazioni paesaggistiche del silenzio assenso previsto dall’art. 17 bis l. n. 241/90 in relazione all’acquisizione dei pareri endoprocedimentali, così che il parere negativo della Soprintendenza competente, qualora tardivo, non può determinare la mancata formazione del silenzio-assenso endo-procedimentale previsto dalla predetta norma, né può essere considerato un motivo ostativo alla prosecuzione del procedimento, in conformità all'art. 25,comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006.


Faustino avv. De Palma

 
 
 

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