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  • Alessandra avv. Melli.

ILLEGITTIMO APPLICARE AD UN PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI AGRIVOLTAICO IL REGIME VINCOLISTICO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI


Con Sentenza dell’8 settembre 2023 n. 8235 (https://5195e0a0-3979-483b-b243-f6c1a2548fba.usrfiles.com/ugd/5195e0_b9a5a6c50dcc486191930b7d3b18b7f4.pdf), il Consiglio di Stato considera illegittima la decisione delle Amministrazioni di precludere il rilascio di una positiva valutazione ambientale (PAUR) per un progetto di realizzazione di un impianto agrivoltaico, in forza dell’assoggettamento ai vincoli ed ai limiti ambientali e paesaggistici imposti per gli impianti fotovoltaici.

In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’agrivoltaico non può essere assimilato ad un impianto di fotovoltaico, sulla scorta delle seguenti considerazioni in fatto e normative: 

-   l’agrivoltaico è un sistema caratterizzato da un uso “ibrido” dei terreni agricoli: contrariamente a quanto avviene per il fotovoltaico, che impedisce la crescita della vegetazione sotto ai pannelli, l’agrivoltaico integra la produzione di energia elettrica e la produzione agricola, consentendone lo sviluppo finanche il recupero di fondi che versano in stato di abbandono;

   gli impianti agrivoltaici costituiscono una documentata realtà nell’attuale quadro ordinamentale e godono di disciplina autonoma nella normativa comunitaria, nazionale e regionale, tra cui: Reg. UE 241/2021; Reg. UE 1999/2918; il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR), che dedica un apposito settore di intervento all’agrivoltaico; D.L. n. 1 del 2012, che disciplina l’accesso degli impianti al finanziamento pubblico; Linee Guida del Ministero della Transizione Ecologica (27 giugno 2022) al cui interno si recano le definizioni di agrivoltaico.

Il provvedimento in esame specifica altresì che la mancata applicazione del regime vincolistico posto a presidio dei valori paesaggistici ed ambientali del fotovoltaico, non deve tradursi in automatica ammissibilità degli impianti agrivoltaici, ma che autorità competenti ad esprimere il giudizio di compatibilità debbano necessariamente tenere conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche finalizzate ad evitare - o comunque a ridurre fortemente - il consumo di suolo che limita l'utilizzo per fini agricoli e che - ad oggi -  rappresenta una delle principali finalità di tutela sottese alle prescrizioni limitative di tutela ambientale e paesaggistica.


Alessandra avv. Melli.

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